Statuto
 
 

ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE
E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Nazionale Dottori in Scienze Motorie – ANDiSM” siglabile “ANDiSM”.

ART. 2 - SEDE
L’associazione ha sede legale in Torino, piazza Bernini n. 12 presso l’attuale Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie – Università degli Studi di Torino.

ART. 3 – DURATA
L’associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

ART. 4 - SCOPI
L’associazione ha carattere culturale, è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone di:
- promuovere ed incoraggiare ogni forma di aggiornamento nel campo delle scienze motorie;
- tutelare la dignità, il prestigio e gli interessi professionali dei propri associati;
- favorire i rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati che perseguono analoghi fini istituzionali.
Per il perseguimento delle finalità sopraindicate l’Associazione potrà pertanto svolgere, tra l’altro, le seguenti attività:
a - incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche;
b - organizzare e gestire seminari, convegni, conferenze, dibattiti, corsi didattici e informativi nonché attività di formazione;
c - instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità che possono contribuire allo scambio reciproco di esperienze e a favorire collegamenti fra i medesimi.

ART. 5 – SOCI
I soci facenti parte dell’Associazione si distinguono in:
- fondatori, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo ;
- ordinari, coloro che sono laureati in Scienze Motorie;
- onorari, coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano reso rilevanti contributi alla causa dell’Associazione o acquisito particolari benemerenze nelle sue aree specifiche;
- sostenitori, coloro i quali sottoscrivono, a favore dell’Associazione, un contributo il cui importo minimo verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione.
I soci maggior di età hanno diritto a partecipare all’assemblea con diritto di voto e godono dell’elettorato attivo e passivo. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, titolo di studio, residenza e domicilio allegando una dichiarazione di accettazione delle norme stabilite dal presente statuto.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Al momento dell’ammissione il socio riceverà la tessera dell’Associazione, previo pagamento della quota associativa.
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’associazione.
Le quote associative non sono trasferibili né rivalutabili.

ART. 6 – DECESSO – RECESSO – ESCLUSIONE
La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. inviata al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell’anno in corso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo:
- nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della formale richiesta scritta del versamento stesso:
- quando il socio sia stato condannato, con sentenza definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo;
- per inosservanza delle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere legittimamente adottate dagli organi competenti.
La delibera di esclusione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo.
I soci esclusi potranno ricorrere, avverso il provvedimento di esclusione, al Collegio dei Probiviri entro il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 – ASSEMBLEA
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta motivata al Consiglio della metà più uno degli aventi diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea si effettua con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo (fax, e-mail), inviati almeno trenta giorni prima della data stabilità per la riunione al domicilio (o all’indirizzo di posta elettronica) degli aventi diritto.
L’avviso deve contenere:
- l’ordine del giorno;
- la data e l’ora della convocazione;
- il luogo della riunione che dovrà esser in Italia.
In caso di urgenza, detto termine, può esser ridotto a quindici giorni, ma comunque non per l’Assemblea che abbia per oggetto l’elezione delle cariche sociali.
L’avviso indicherà pure la data della seconda convocazione, che potrà essere tenuta nello stesso giorno, purchè in ora successiva, o in altro giorno purchè non oltre il decimo dalla prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, e in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Redige il verbale dell’Assemblea il Segretario Generale.
In nessun caso è ammesso l’intervento e la votazione per delega.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano o con diversa modalità stabilita di volta in volta dall’Assemblea, fatto salvo in ogni caso quanto infra stabilito per l’elezione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Essa delibera validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
Per la nomina del Consiglio Direttivo si procederà alla votazione mediante schede, sulla base delle candidature presentate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, con apposite candidature singole o riunite in gruppo comprendenti un numero di candidati non superiori ad otto.
In sede di votazione si potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero degli eleggibili, anche scegliendo candidati presenti in gruppi diversi.
Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti: in caso di parità prevarrà il più anziano di età.
Per le modifiche dello Statuto sociale l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Essa delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dal patrimonio occorrerà in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria:
a – determina l’indirizzo dell’Associazione nell’ambito degli scopi previsti dal presente Statuto;
b - delibera sui progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
c – approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d – approva l’eventuale regolamento interno dell’Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
e – nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria:
a – delibera sulle proposte di modifica da apportare allo Statuto;
b – delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo investito dell’attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri, da un minimo di sette a un massimo di undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.
Assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, e il Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni: i membri sono rieleggibili.
Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Redige il verbale delle riunioni il Segretario Generale.
Due mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo indice le elezioni per il triennio successivo.
Per concorrere alle elezioni del Consiglio Direttivo occorre:
a) possedere i requisiti generali previsti dal presente Statuto e non essere incorso in alcune delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità;
b) depositare presso l’Associazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni apposita dichiarazione di candidatura singola o candidature singole riunite in gruppi comprendenti un numero di candidati non superiori ad otto.
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, è chiamato a succedergli il primo dei soci non eletti in ordine di graduatoria.
Qualora, per dimissioni contemporanee o per dimissioni anche non contemporanee determinatesi nell’arco del triennio, venga meno la metà più uno dei componenti nominati nell’ultima Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo decade. In tal caso il Presidente assume l’ordinaria amministrazione e entro trenta giorni dall’evento convoca l’Assemblea da tenersi nei successi sessanta giorni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
La decadenza del Consiglio Direttivo non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti, né al Collegio dei Probiviri, che in ogni modo restano in carica sino allo scadere del loro mandato.
Il Consigliere che risulti assente senza valida giustificazione per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo:
a) dirige ed amministra l’attività dell’Associazione, ne determina i programmi e ne cura l’attuazione;
b) sceglie nella sua prima riunione il Vice Presidente ed il Segretario Generale;
c) redige il bilancio programmatico, le variazioni in corso di esercizio e predispone il rendiconto consuntivo;
d) stabilisce l’importo delle quote associative annuali;
e) nomina i collaboratori, i componenti di commissioni ed esperti per la progettazione, realizzazione e gestione di attività, servizi ed iniziative istituzionali, individuandoli prioritariamente tra i propri tesserati;
f) stabilisce la data, l’ora, la sede e gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
g) propone la nomina del Presidente uscente a Presidente onorario dell’Associazione;
h) ratifica i provvedimenti assunti da Presidente nel caso di necessità ed urgenza;
i) formula ogni proposta che ritenga opportuno sottoporre all’Assemblea per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
l) assume iniziative e provvedimenti che rientrano tra gli scopi dell’Associazione con l’obbligo di renderne conto alla prima riunione dell’Assemblea per le determinazioni che riterrà opportuno adottare;
m) delibera in merito al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART 12 – PRESIDENTE
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenze del Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
d) il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Per concorrere all’elezione del Presidente, occorre possedere i requisiti generali previsti dal presente Statuto e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità, nonché depositare presso l’associazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni apposita dichiarazione di candidatura.
Il Presidente esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza od impedimento del Presidente.
In caso di impedimento non temporaneo del Presidente, l’intero Consiglio Direttivo decade. Il Vice Presidente assume i poteri di ordinaria amministrazione, e nel termine improrogabile di trenta giorni dall’evento, convoca l’Assemblea, da tenersi al massimo entro i successivi sessanta giorni, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora l’impedimento definitivo sia susseguente a quello temporaneo, il Vice Presidente prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell’Assemblea da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al comma precedente.
Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari altre persone (tecnici ed esperti muniti di idonee credenziali) la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità di intervento.
Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti nell’ambito della gestione ordinaria dell’associazione, rendendone conto al Consiglio Direttivo

ART. 13 – SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria.
Il Personale eventualmente addetto agli stessi uffici dipende gerarchicamente dal Segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell’efficienza della segreteria.
Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Redige i verbali degli organi predetti.
Non può ricoprire altre cariche nell’ambito dell’Associazione.
Dura in carica un triennio ed  è rieleggibile.
Il Segretario Generale è autorizzato a ricevere pagamenti, da chiunque provengano e qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
E’ altresì autorizzato ad effettuare pagamenti nell’ambito della gestione ordinaria dell’Associazione, rendendone conto al Consiglio Direttivo.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due revisori effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea ed ha attribuzioni di controllo della gestione dell’Associazione, in particolare per quanto attiene i bilanci ed i conti, di cui risponde direttamente nei confronti dell’Assemblea.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
In caso di rinuncia, di decadenza o impedimento non temporaneo di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica sino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza viene assunta fino alla prossima assemblea dal Revisore più anziano di età. Il Collegio deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza in cassa. Degli accertamenti eseguiti dal Collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio. Il Collegio deve convocare sia l’Assemblea ordinaria sia quella straordinaria, in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente, rispettando le prescrizioni statutarie in merito.
Il Collegio appronta le relazioni sul bilancio programmatico, sulle variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’assemblea generale tra le persone estranee all’Associazione ed ha attribuzioni di conciliazione e decisione circe le controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente

ART. 16 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Le cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso.

ART. 17 - ELEGGIBILITA’
I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i seguenti requisiti:
- essere soci dell’Associazione;
- essere in regola con il tesseramento all’Associazione;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno.
Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili tra loro.

ART. 18 – PATRIMONIO SOCIALE
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
- quote associative e altri versamenti effettuati in relazione alle attività istituzionali;
- contributi e sovvenzioni di Enti pubblici, di Enti Privati e di privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- redditi patrimoniali derivanti dalla gestione di beni rientranti nelle disponibilità dell’Associazione nonché dall’erogazione e/o gestione di servizi a favore di terzi, effettuati nei limiti di legge, - eventuali fondi costituiti con le eccedenze del bilancio.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate di cui sopra e da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione stessa.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio dell’Associazione.
 Periodicamente dovrà essere verificata la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione non potranno essere in nessun caso distribuiti, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per la realizzazione degli scopi istituzionali e delle attività ad essi direttamente connesse.

ART 20 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190, legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – CONTROVERSIE SOCIALI
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure; il giudizio dei Probiviri è inappellabile, salvo nei casi nei quali la legge ne consenta l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.

ART. 22 – RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Le norme di attuazione dello Statuto dell’Associazione sono dettate dal Regolamento Organico della stessa.

ART. 23 – NORME TRANSITORIE
Sino alle prime elezioni, che saranno tenute dall’assemblea dei soci, l’Associazione è retta da un Presidente provvisorio con funzioni di ordinaria amministrazione.
Visto per inserzione
Torino 21 marzo 2001

 
     
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